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O. 20/12/2002(GU n. 303 del 28-12-2002) Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli- Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3258). Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; -Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale, tra l'altro, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli- Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nel novembre 2002; -Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si è verificata la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, nonchè violente mareggiate, e, conseguenzialmente, tali eventi hanno determinato frane, smottamenti e spiaggiamenti, oltre che danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati; - Considerato altresì, che in alcune delle regioni interessate dai predetti eventi atmosferici, questi ultimi hanno ulteriormente inciso su territori già colpiti dai precedenti eventi alluvionali dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2002 e per i quali sono già intervenute le relative dichiarazioni di stato di emergenza, aggravando la situazione di crisi dei medesimi territori; - Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; - Considerato che sono tuttora in corso gli accertamenti relativi ai comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali; -Ritenuto comunque necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici del 3, 4 e 5 maggio 2002, nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, Biella ed Alessandria; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena, colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cuneo colpito dall'alluvione del 14, 15 e 16 luglio 2002, nonchè il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2002, n. 3237, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna"; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nella città di Milano; -Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997; -Acquisita l'intesa delle regioni interessate; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli- Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attività di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. 2. I presidenti delle regioni provvedono a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonchè alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze, nonchè per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi. 3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali. Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, i presidenti delle regioni, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6. 2. I presidenti delle regioni, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00. 4. I presidenti delle regioni o i soggetti attuatori, sulla base delle specifiche direttive ed indicazioni eventualmente fornite dai medesimi presidenti, provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il Decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, i presidenti delle regioni possono procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere. 6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del Decreto-Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003. Art. 3. 1. All'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonchè agli oneri relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti locali per far fronte alla prima fase di emergenza, si provvede nel limite di 50 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile, sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni, che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati. Il relativo onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3, del centro di responsabilità n. 13 "protezione civile", del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'utilizzo delle predette risorse, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciale dello Stato, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni. Relativamente alla regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risorse spettanti confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. |
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